1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a un valore catastale inferiore a 300.000 euro è interamente detraibile dall'imposta lorda se il proprietario dispone di un reddito complessivo che non supera i 50.000 euro; è detraibile nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 50.000 euro, ma non i 100.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2007 e in 250 milioni di euro a decorrere dell'anno 2008, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti